Nuovo CCNL Lavoro Domestico

Nuovo CCNL Lavoro Domestico

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Novità nel nuovo CCNL Lavoro Domestico

In data 8 settembre 2020 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Domestici.

Di seguito segnaliamo le principali novità contrattuali con decorrenza dal 01/10/2020:

 – contratti Baby Sitter: è stato stabilito che il livello di inquadramento è B Super; sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, al lavoratore verrà attribuita un’indennità (assorbibile da eventuali superminimi già riconosciuti) pari ad Euro 115,76 in caso di contratto in regime di convivenza ed Euro 0,70 in caso di contratto con retribuzione oraria

– contratto per l’assistenza di persona non autosufficiente  C Super: se l’assistenza è rivolta a più di una persona non autosufficiente, è dovuta un’indennità (assorbibile da eventuali superminimi già riconosciuti) pari ad Euro 100,00 in caso di contratto in regime di convivenza  ed Euro 0,43 in caso di contratto con retribuzione oraria

– periodo di prova: per i contratti con decorrenza dal 01/10/2020 in regime di convivenza o con livello  D o D Super, il periodo di prova è di 30 giorni di effettivo lavoro. Se il lavoratore è assunto come prima provenienza da altra regione senza avere spostato la residenza, devono essere comunque assicurati 3 giorni di preavviso.

– il lavoratore dovrà essere informativo preventivamente in caso di presenza o di installazione di impianto audiovisivo all’interno dell’abitazione dove viene prestata l’attività lavorativa

– congedo per le donne vittime di violenza di genere: la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi da usufruire nell’arco di 3 anni. L’indennità è corrisposta dall’Inps secondo le modalità previste per la maternità; resta a carico del datore di lavoro la maturazione del TFR, tredicesima e ferie.

– nuovi permessi retribuiti:

                * per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare; il monte ore dei permessi è proporzionale all’orario contrattuale;

                *  i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato e con anzianità superiore a 6 mesi, possono usufruire di un monte ore  annuo di 40 ore per la frequenza a corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari; se la frequenza è a corsi di formazione finanziati o riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf, il monte ore annuo è di 64 ore.