Esonero Canone RAI

Esonero Canone RAI

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

– è stato ridotto a 90 euro (100 euro nel 2016, 113,50 euro nel 2015) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato;

– è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

– è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno.

In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. L’intera somma va versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.


Casi di esonero

In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone.

I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

Occorre presentarle in via telematica o tramite raccomandata senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

La dichiarazione presentata dal 1 luglio dell’anno precedente all’anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell’anno successivo ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento (ad esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per il canone del 2020).

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione

La dichiarazione sostitutiva presentata in qualunque giorno dell’anno ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non va ripresentata ogni anno.

Per maggiori info su casi di esenzione consultare la relativa sezione del sito dell’Agenzia Entrate


Rimborso

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello.

IL CAF CISL FVG EFFETTUA L’INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER I CASI DI ESONERO , DELLE ISTANZE DI RIMBORSO E ASSISTE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F24


Esonero per cittadini ultrasettantacinquenni

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Per maggiori info su esonero per over 75 consultare la relativa sezione del sito dell’Agenzia Entrate.