Indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come

Indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come

L’indennità prevista dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020  è di importo pari a € 600, non soggetta ad imposizione fiscale.

Le domande si potranno presentare dall’ultima settimana di marzo, on line sul sito INPS o rivolgendosi al notro patronato INAS contattando il numero verde gratuito 800249307

Video informativo a cura del Caf Cisl srl

Chi può richiederla:

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

🔸 liberi professionisti  con  partita  IVA  attiva  alla  data  del  23  febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;

🔸 collaboratori  coordinati  e  continuativi con  rapporto attivo alla predetta data del  23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

🔸 Artigiani

🔸 Commercianti

🔸 Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termal

🔸 lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro  dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere  titolari di  un  trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli

operai  agricoli  a  tempo determinato e altre  categorie  di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè

🔸 possano  fare  valere  nell’anno  2019  almeno  50  giornate  di  effettivo  lavoro  agricolo dipendente 

🔸 non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

lavoratori  dello  spettacolo  iscritti  al  Fondo  pensioni  dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

🔸 almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

🔸 che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro

🔸 non siamo titolari di  un  trattamento  pensionistico  diretto né  di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Attenzione: l’indennità non viene rinconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.